Art. 2
2 / 18Modalità della formulazione della proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio
In vigore dal 10 lug 2004
1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione, avanzata secondo le modalità indicate dall', della legge 15 marzo 1991, n. 82, è sottoscritta dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorchè sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non è preposto il Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è sottoscritta da quest'ultimo.
2. La proposta di piano provvisorio è sottoscritta e inoltrata dal Procuratore della Repubblica innanzi al quale è iniziata la collaborazione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione al Procuratore nazionale antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione della proposta di speciali misure o di programma speciale di protezione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti d'appello interessate, affinché possano adottare le opportune iniziative di coordinamento.
3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere formulate anche dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica, secondo le modalità indicate dall', comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono irricevibili e sono restituite all'Ufficio proponente, che può ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie.
5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione è indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando i mezzi più celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza.
6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio, nonché gli atti e i provvedimenti a essa conseguenti sono soggetti a quanto disposto dall', comma 2-ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Storico versioni
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