Art. 16 · Documentazione relativa al cambiamento delle generalità

Art. 16

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Documentazione relativa al cambiamento delle generalità

In vigore dal 10 lug 2004
1. Il registro dei dati di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ed è tenuto in unico originale. Il registro non può essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui è composto. 2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo e, in quest'ultimo, le generalità della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito. 3. Per ciascuna iscrizione, è annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle già iscritte nel registro è effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalità di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone già iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalità di cui al comma 2. 5. Gli atti di cui all', comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalità e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6. 6. Per ciascuna persona nei cui confronti è adottato il decreto di cambiamento delle generalità sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalità e una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonché del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.
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