Art. 1 · Tipologie delle misure di protezione

Art. 1

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Tipologie delle misure di protezione

In vigore dal 10 lug 2004
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 1, 4 e 5; Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia; Visti gli articoli 147-bis e 147-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, relativi all'esame e alla ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni; Considerata la necessità di precisare i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla Commissione centrale di cui all' del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette; Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sentita la Commissione centrale di cui all' del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004; Vista la comunicazione, in data 29 marzo 2004, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: . Tipologie delle misure di protezione 1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, legge 15 marzo 1991, n. 82) come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti misure di protezione: a) piano provvisorio di protezione, ai sensi dell', comma 1; b) speciali misure di protezione, ai sensi dell', comma 4; c) speciali misure di protezione applicate mediante la definizione di un programma speciale di protezione, ai sensi dell', comma 5. 2. Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla Commissione centrale di cui all' della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Commissione centrale. 3. Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano, in relazione al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e del Capo II-bis della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2004-04-23;161#art-1