Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali
Art. 2
2 / 34Obbligo del cliente
In vigore dal 2 giu 2004
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
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