Art. 7 · Doveri dell'allievo
Titolo III

Art. 7

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Doveri dell'allievo

In vigore dal 28 apr 2004
1. L'allievo, con l'appartenenza al mondo militare e l'ammissione all'Accademia, profonde ogni energia nello svolgimento delle attività formative proposte dall'Istituto e partecipa responsabilmente al processo di sviluppo delle proprie qualità morali, di carattere, etico-militari, culturali e professionali, necessarie per ben assolvere alla funzione di ufficiale della Guardia di finanza, al servizio del Paese e delle sue istituzioni. 2. Salva l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la disciplina militare, l'allievo è tenuto a rispettare le norme di comportamento dell'Istituto e non può svolgere attività incompatibili con la regolare partecipazione alle attività previste dall'orario delle operazioni giornaliere. 3. Gli allievi, salvo deroghe di carattere eccezionale concesse dal Comandante dell'Accademia in ragione di motivate esigenze, hanno l'obbligo di alloggiare in caserma.
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