Titolo II
Art. 4
4 / 35Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali
In vigore dal 5 apr 2024
1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:
a) dirige le azioni di sviluppo delle qualità morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;
b) coordina lo svolgimento delle attività addestrative e ginnico-sportive;
c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attività addestrative e tecnico-operative svolte;
d) segue l'andamento degli allievi nelle attività didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;
e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-4