Art. 4 · Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali
Titolo II

Art. 4

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Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali

In vigore dal 5 apr 2024
1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia: a) dirige le azioni di sviluppo delle qualità morali, di carattere, etiche e militari degli allievi; b) coordina lo svolgimento delle attività addestrative e ginnico-sportive; c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attività addestrative e tecnico-operative svolte; d) segue l'andamento degli allievi nelle attività didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno; e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-4