Art. 21 · Commissioni d'esame
Capo II

Art. 21

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Commissioni d'esame

In vigore dal 5 apr 2024
1. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti affidati a docenti universitari sono nominate dal Comandante dell'Accademia e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno è il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza. 2. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti a carattere tecnico-operativo sono nominate dal Comandante dell'Accademia, e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno è il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza. In caso di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono svolte da un docente aggiunto, individuato dal Comandante dell'Accademia. 3. Qualora gli insegnamenti prevedano più prove d'esame, la relativa commissione provvede alla valutazione delle singole prove, compresa l'eventuale prova scritta. 4. Il voto d'esame è attribuito dalla commissione collegialmente. L'attribuzione della lode è subordinata alla valutazione unanime della commissione stessa.

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-21