Art. 18 · Valutazione del profitto negli studi
Capo II

Art. 18

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Valutazione del profitto negli studi

In vigore dal 28 apr 2004
1. Le modalità di accertamento del profitto negli studi hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con la disciplina seguita e con quanto esplicitamente richiesto dai programmi d'esame. 2. La valutazione del profitto negli studi è improntata al principio della continuità ed il risultato finale è espressione anche della partecipazione in aula dell'allievo e del suo rendimento nelle interrogazioni, nelle prove intermedie eventualmente previste e nella eventuale prova scritta d'esame. 3. Il profitto negli studi è accertato in apposite sessioni d'esame ovvero in scrutini, in conformità alle prescrizioni dell'ordinamento didattico del corso. 4. Per gli insegnamenti con esame finale, sia nel caso di esami a prova unica sia in quello di esami a prove successive, sono garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica dal momento in cui i risultati vengono resi noti agli allievi, se scritte. Nel caso di esami a prove successive, dell'esito di ciascuna prova è data comunicazione agli allievi prima della prova successiva. 5. Per gli insegnamenti a scrutinio, ogni allievo è sottoposto almeno a due valutazioni con espressione del relativo voto.
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