Titolo I
Art. 1
1 / 35Compiti istituzionali
In vigore dal 28 apr 2004
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento del compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare gli , nei quali è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai menzionati corsi;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», estesa alla Guardia di finanza con legge 15 dicembre 1959, n. 1089;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, recante «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, con il quale è stato adottato il «Regolamento di disciplina militare»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell', comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell', comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001 recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;
Viste le disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1151 in data 13 dicembre 1994), e successive modifiche;
Viste le disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1152 in data 13 dicembre 1994);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l', comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3595/03, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1899 del 9 febbraio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
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Compiti istituzionali
1. L'Accademia della Guardia di finanza, istituto di formazione militare e di studi superiori a carattere universitario, organizza i corsi in modo tale da sviluppare le qualità etiche e la formazione militare degli allievi e per far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere la funzione di ufficiale della Guardia di finanza.
2. A tal fine, si avvale delle dotazioni organiche stabilite dal Comandante generale, il quale individua altresì le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-1