Art. 2
2 / 8Principi generali di organizzazione della banca di dati
In vigore dal 24 apr 2004
1. La banca di dati è organizzata in modo da assicurare la integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati, nonché la identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
2. La banca di dati è costituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la gestione della stessa è attribuita al Capo del Dipartimento della giustizia minorile, il quale, nell'ambito della struttura organizzativa, può designare un proprio sostituto, scelto nell'ambito del personale di dirigenza addetto al Dipartimento.
3. Titolari del trattamento dei dati a norma dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono gli uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
4. La banca di dati consente qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
Storico versioni
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