Art. 3
3 / 6Registrazione dei corrispettivi
In vigore dal 8 apr 2004
1. Per le operazioni effettuate dalle banche anche a mezzo di filiali, succursali ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate con emissione di fattura, gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguiti entro il termine previsto dall', per la consegna o la spedizione delle fatture, raggruppando l'ammontare globale dei corrispettivi di ciascun periodo, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette a registrazione.
2. Resta fermo l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione periodica, di tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di riferimento.
3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi è effettuata sulla base delle risultanze delle scritture di contabilità generale, tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi o da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi utili all'individuazione delle rettifiche stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-02-12;75#art-3