Art. 8 · Relazione alla Commissione europea

Art. 8

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Relazione alla Commissione europea

In vigore dal 19 dic 2017
1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una relazione relativa all'applicazione del presente decreto, e, in particolare, ai valori limite di emissione in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno 2002. Copia della stessa relazione è inviata dalle autorità competenti alla regione. La prima relazione riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2004. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia le informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2004-01-16;44#art-8