Art. 7
7 / 9Accesso del pubblico all'informazione
In vigore dal 19 dic 2017
1. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti, nonché le norme applicabili agli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle attività autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2004-01-16;44#art-7