Art. 3 · Valori limite di emissione

Art. 3

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Valori limite di emissione

In vigore dal 19 dic 2017
1. Gli impianti di cui all' rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonché le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato è ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. 2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove non indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse autorizzazioni. È fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni del presente decreto. 3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorità competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1, individuata sulla base della capacità nominale dell'impianto indicata dal gestore, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui all', comma 2. 4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi. 5. Qualora il gestore comprovi all'autorità competente che, per un singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le emissioni diffuse, la stessa autorità può autorizzare, per tale singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente. 6. L'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso di attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento, qualora tale possibilità sia prevista nello stesso allegato. In tal caso il gestore si conforma all'allegato III, salvo che comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto allegato non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che utilizza la migliore tecnica disponibile. 7. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui all', le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6. 8. L'autorità competente può esentare il gestore dall'obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti adibiti a due o più attività che, individualmente, superano le soglie di cui all'allegato I, purchè la somma delle emissioni totali di dette attività non superi la somma delle emissioni totali che si avrebbero se fossero rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui allo stesso comma 1. Tale esenzione non si applica nel caso di emissioni delle sostanze indicate ai commi 9 e 11. 9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate. 10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. 13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata, o sui quali è riportata, una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si applicano, quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei commi 10 e 11. 14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II. 15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2004-01-16;44#art-3