Art. 5
5 / 9Innovazione tecnologica
In vigore dal 7 apr 2004
1. Per gli interventi diretti alla riduzione delle fonti inquinanti ed all'aumento del risparmio energetico, sono applicate le procedure di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine viene applicata la procedura a bando prevista dall'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 79 del 4 aprile 2001, per l'agevolazione di programmi relativi a progetti pilota con elevato grado di diffusione dei risultati per il settore di interesse. La priorità del programma è altresì valutata in relazione al grado di aggregazione delle imprese interessate.
2. Il termine per la realizzazione dei singoli programmi è stabilito al 31 dicembre 2004.
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2004-01-13;73#art-5