Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 mar 2004
1. I termini indicati nelle tabelle allegate si applicano ai procedimenti amministrativi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 gennaio 2004 Il Ministro: Frattini Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 273
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