Art. 3
3 / 3In vigore dal 14 mar 2004
1. I termini indicati nelle tabelle allegate si applicano ai procedimenti amministrativi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 gennaio 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 273
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2004-01-05;57#art-3