Art. 4 · Frequenza dei corsi
Capo II

Art. 4

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Frequenza dei corsi

In vigore dal 31 mar 2004
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica. 2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica. 3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria. 4. Fermo restando quanto previsto dagli , comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica. 5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio di un medico della Polizia di Stato, con la natura della malattia da cui sono affetti. 6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai piani di studio. 7. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.
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