Art. 38 · Valutazione del profitto
Titolo IVCapo I

Art. 38

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Valutazione del profitto

In vigore dal 31 mar 2004
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo, la frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante il corso. 2. La valutazione si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 dicembre 2003 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225
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