Capo II
Art. 2
2 / 38Sezioni didattiche
In vigore dal 31 mar 2004
1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia può ripartire, in relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in più sezioni didattiche, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.
2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di cui al titolo II è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione agli atti d'ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità.
4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, può essere disposta la temporanea assegnazione, presso l'Istituto superiore di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-2