Art. 4 · Rinnovo del finanziamento estinto

Art. 4

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Rinnovo del finanziamento estinto

In vigore dal 11 feb 2004
1. Ricevuta la deliberazione di riammissione totale o parziale al contributo, la banca, nel caso in cui il finanziamento originario sia stato estinto in tutto o in parte, provvede ad erogare un nuovo finanziamento di importo pari alla somma pagata dall'impresa per l'estinzione, relativamente alla quota riammessa al contributo alle condizioni previste dall'articolo 3-quinquies della legge 13 luglio 1999, n. 226 e dal decreto interministeriale 13 aprile 2000, n. 125. 2. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 l'impresa può rivolgersi ad una banca liberamente scelta, anche diversa da quella che ha concesso il finanziamento originario, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. In tal caso quest'ultima rilascia, su richiesta dell'impresa, una dichiarazione attestante la somma da questa corrisposta per l'estinzione del finanziamento originario, indicando le singole voci di costo. 3. Il nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dagli della legge.
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