Art. 2
2 / 15Finalità del Fondo
In vigore dal 30 gen 2004
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),
interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell', comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2003-11-24;375#art-2