Art. 13
13 / 15Contributi sindacali
In vigore dal 30 gen 2004
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2003-11-24;375#art-13