Art. 4
4 / 4Disposizioni per l'anno 2003
In vigore dal 28 gen 2004
1. Per il solo anno 2003:
a) il termine di cui all', comma 3, è differito al 31 ottobre;
b) il termine di cui all', comma 4, è differito al 30 novembre;
c) il termine di cui all', comma 5, è differito al 30 novembre.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2003
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 342
Storico versioni
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