Art. 4 · Disposizioni per l'anno 2003

Art. 4

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Disposizioni per l'anno 2003

In vigore dal 28 gen 2004
1. Per il solo anno 2003: a) il termine di cui all', comma 3, è differito al 31 ottobre; b) il termine di cui all', comma 4, è differito al 30 novembre; c) il termine di cui all', comma 5, è differito al 30 novembre. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2003 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 342
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