Art. 3 · Recuperi di somme nei confronti delle province

Art. 3

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Recuperi di somme nei confronti delle province

In vigore dal 28 gen 2004
1. Nei confronti delle province si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie: a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; d) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 2. Gli importi da recuperare per le annualità sino all'anno 2002 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 3. Gli importi da recuperare annualmente dall'anno 2003 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 giugno di ciascun anno. 4. Per gli importi dovuti di cui al comma 2, le province sono autorizzate ad operare una rateizzazione decennale a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 15 luglio di ciascun anno. È fatta salva la facoltà di procedere al versamento degli importi dovuti in unica soluzione. Il versamento è effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale. 5. Per gli importi dovuti di cui al comma 3 le province provvedono al versamento di quanto annualmente dovuto entro il 15 settembre di ciascun anno. Il versamento è effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. 6. In caso di mancato versamento degli importi dovuti alle scadenze di cui ai commi 4 e 5, il recupero è effettuato da parte dei concessionari della riscossione, anche per la parte relativa agli interessi dovuti per il periodo di ritardato versamento, sulla base dei dati relativi a ciascuna provincia all'uopo ad essi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della devoluzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le somme così recuperate sono mensilmente versate da parte dei concessionari della riscossione su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I concessionari, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente entro il 15 ottobre con propri decreti all'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui ai commi 4 e 5. L'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui al comma 6 è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti entro trenta giorni dal versamento delle somme.
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