Art. 2 · Recuperi di somme nei confronti dei comuni

Art. 2

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Recuperi di somme nei confronti dei comuni

In vigore dal 28 gen 2004
1. Nei confronti dei comuni si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie: a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 2. Gli importi da recuperare di cui al comma 1 sono comunicati dal Ministero dell'interno ai singoli comuni ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 3. Il recupero degli importi di cui al comma 2 è operato dal Ministero dell'interno mediante riduzione delle somme spettanti a ciascun comune a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF o, in caso di insufficienza delle stesse, mediante riduzione delle somme eventualmente da erogare a titolo di addizionale comunale all'IRPEF. Su richiesta del singolo ente, da far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero dell'interno opera, a decorrere dall'anno 2003, una rateizzazione decennale dell'importo dovuto.
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