Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 28 gen 2004
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede il recupero su entrate proprie degli enti locali nei casi in cui non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti erariali previste da disposizioni di legge per gli anni 1999 e seguenti a causa dell'inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali spettanti; Visto il comma 13 del medesimo articolo 31, il quale prevede che i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite l'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni italiani) e l'U.P.I. (Unione delle province d'Italia); Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di applicazione delle operazioni di recupero di somme nei confronti di province e comuni, previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i casi in cui non è stato possibile operare, in tutto o in parte, riduzioni di trasferimenti erariali conseguenti a maggiori entrate o minori oneri previsti da disposizioni di legge.
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