Art. 2 · Modalità di custodia e struttura dei fascicoli personali

Art. 2

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Modalità di custodia e struttura dei fascicoli personali

In vigore dal 17 nov 2003
1. Per ogni funzionario diplomatico è tenuto un fascicolo personale presso la Direzione generale per il personale. I fascicoli sono custoditi in modo da tutelare la riservatezza dei dati e da non consentirne l'accesso o il trattamento non autorizzato. Possono prendere visione dei fascicoli solo il direttore generale per il personale o il personale di livello dirigenziale da lui autorizzato. Durante i lavori delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica il direttore generale per il personale mette a disposizione dei membri gli atti di cui all' concernenti i funzionari per i quali si procede allo scrutinio. 2. Il fascicolo personale comprende gli atti di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed è suddiviso in due sezioni, una relativa agli atti interessanti lo svolgimento della carriera ed aventi rilevanza ai fini delle attività delle Commissioni per l'avanzamento, di cui al successivo , ed una relativa a tutti gli altri atti direttamente o indirettamente concernenti la carriera del funzionario diplomatico, non aventi rilevanza ai fini delle attività delle Commissioni per l'avanzamento. 3. Le eventuali copie di atti interessanti la carriera del funzionario diplomatico tenute presso gli uffici di appartenenza sono custodite in modo idoneo a tutelare la riservatezza dei dati e ad impedire l'accesso o il trattamento da parte di personale non autorizzato dal capo dell'ufficio stesso.
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