Art. 4 · Periodo transitorio

Art. 4

4 / 5

Periodo transitorio

In vigore dal 20 gen 2004
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per non oltre due anni dalla stessa, alle ditte utilizzatrici, sono consegnati, fino ad esaurimento delle scorte, contrassegni delle tipologie attualmente in uso, equivalenti a quelli richiesti, indicati all'. Gli stessi sono applicati ai recipienti entro tre anni dalla suddetta data. 2. Nel periodo di cui al comma 1, i contrassegni delle tipologie attualmente in uso sono ceduti al prezzo stabilito, per i contrassegni equivalenti, dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-10-10;322#art-4