Art. 10 · Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
Capo III

Art. 10

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Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

In vigore dal 21 nov 2003
1. La durata dell'assegnazione è fissata in tre anni. L'assegnatario può, in ogni caso, ottenere una nuova assegnazione, previo esperimento di un nuovo procedimento di assegnazione. 2. In caso di trasferimento dell'assegnatario avente figli a carico in età scolare, l'assegnazione è prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso. 3. L'assegnazione cessa di diritto alla data di scadenza. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.
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