Art. 5
5 / 9Assemblea generale
In vigore dal 26 dic 2003
1. Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea generale che sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali.
2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene inviato, salvo i casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della data fissata, dal Segretario generale. In assenza del Presidente, l'Assemblea generale è convocata dal vice presidente più anziano di età.
3. Il Presidente nomina un relatore per l'illustrazione di ogni argomento, fissandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione di uno schema scritto che serva come base della discussione, a conclusione della quale il relatore stesso predispone la relazione con relativa proposta sulla quale è chiamata a pronunciarsi l'assemblea; all'esito della votazione verrà predisposto il relativo documento finale da consegnare al Segretario generale per la sua redazione formale. Ove necessario, può essere nominato un correlatore.
4. Il Presidente trasmette per iscritto anche ai componenti di diritto di cui al comma 3 dell' l'ordine del giorno, con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del medesimo articolo.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni dell'Assemblea sono assunte, entro sessanta giorni dall'assegnazione da parte del comitato di presidenza, a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La votazione sui singoli punti delle determinazioni nonché sugli eventuali emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione segreta solo quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su persone.
7. I verbali delle riunioni dell'Assemblea generale sono redatti a cura del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione delle relative sedute.
8. Il Ministro della salute ha facoltà di convocare in qualsiasi momento, anche in via di urgenza, l'Assemblea e di intervenire alle adunanze.
9. Il diritto di accesso ai pareri resi dall'Assemblea è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse in conformità e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.
Storico versioni
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