Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 8 mag 2004
1. L'intervento della Sezione speciale per il pagamento delle rate e del capitale residuo avviene, con le modalità di cui all', su richiesta della banca mutuante una volta adottate dalla Sezione le determinazioni di cui all'. 2. Il pagamento del capitale residuo, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo, avviene dietro presentazione da parte della banca della documentazione relativa all'avvio delle procedure esecutive per il recupero dell'intero credito vantato. 3. La Sezione speciale, in caso di procedure concorsuali è tenuta a rimborsare quanto dovuto in forza della fideiussione prestata ad esibizione, rispettivamente, di copia della sentenza dichiarativa di fallimento o di copia del provvedimento dell'autorità competente che ordina la liquidazione coatta amministrativa, nonché dell'istanza di insinuazione nello stato passivo della procedura anzidetta. 4. Nel caso di esecuzione ad istanza di terzi, la liquidazione della fideiussione avviene a seguito della esibizione dell'atto di intervento per il recupero dell'intero credito vantato. 5. La richiesta di intervento deve essere inoltrata dalla banca, a pena di decadenza, entro un anno dalla data rispettivamente: a) di avvio delle procedure esecutive; b) della dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione coatta amministrativa della ditta affidata; c) di intervento da parte della Banca nelle procedure avviate da terzi. 6. Se nel corso dell'escussione delle garanzie contrattualmente acquisite ed all'inizio della quale è già stata liquidata la fideiussione da parte della Sezione speciale, l'organismo escusso viene sottoposto a procedura esecutiva concorsuale, la banca è tenuta ad intervenire, in nome e per conto della Sezione speciale, in detta nuova procedura per l'intero credito precedentemente liquidato, senza tenere conto pertanto del pagamento effettuato dalla Sezione stessa.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-9