Art. 7
7 / 17In vigore dal 8 mag 2004
1. Alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre le banche comunicano alla Sezione speciale gli estremi delle operazioni stipulate durante il decorso semestre con la garanzia fideiussoria della Sezione medesima, trasmettendo, inoltre, copia dei contratti stipulati.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-7