Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 8 mag 2004
1. La Sezione speciale può richiedere alle banche interessate, per una sola volta ed entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, ulteriori notizie, dati o documentazione riguardanti le menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento. 2. La Sezione speciale, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui all', ovvero entro trenta giorni dalla ricezione dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta, assume le determinazioni finali con deliberazione del comitato direttivo, dandone notizia all'interessato ed alla banca. 3. Le banche devono informare senza indugio la Sezione speciale delle eventuali modifiche sopravvenute a fronte dei dati e delle informazioni in precedenza segnalati, con particolare riguardo alle variazioni apportate con i contratti definitivi di mutuo o per effetto di atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere ovvero a seguito di acquisti ammessi precisando, in ogni caso, l'importo definitivo dell'operazione. 4. La Sezione speciale, ricevute le predette informazioni modificative della relazione originaria, assume entro i successivi sessanta giorni le relative determinazioni anche al fine dell'eventuale riduzione della fideiussione richiesta.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-6