Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 mag 2004
1. La fideiussione può essere concessa entro il limite del sessanta per cento del finanziamento erogato e fino all'importo massimo di euro unmilionecinquecentomila. 2. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 1, la fideiussione della Sezione deve essere concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. La medesima fideiussione non è cumulabile, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni o comunque erogati da enti od organismi pubblici.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-3