Art. 2
2 / 17In vigore dal 8 mag 2004
1. La fideiussione è stipulata tra la Sezione e la banca mutuante e garantisce i finanziamenti di cui all' nei soli casi in cui i soggetti che hanno richiesto il finanziamento non sono in grado di prestare sufficienti garanzie.
Note all'articolo
- Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-30;283#art-2