Art. 7 · Fissazione delle quote

Art. 7

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Fissazione delle quote

In vigore dal 2 ott 2003
1. Una quota stabilita nella misura del 60 per cento delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del presente regolamento, è destinata all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge n. 8 del 1991. 2. Una quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, stabilita nella misura del 15 per cento, è altresì destinata alle elargizioni previste dalla legge n. 302 del 1990. 3. Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti, vengono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e della giustizia, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 luglio 2003 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro della difesa Martino Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 109
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