Art. 5 · Destinazione dei beni mobili

Art. 5

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Destinazione dei beni mobili

In vigore dal 2 ott 2003
1. Ai beni mobili registrati e agli altri beni mobili indicati all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, detti beni possono essere affidati dall'Autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale al Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio centrale di protezione, ove ne faccia richiesta per l'impiego nelle proprie attività di istituto. Gli stessi beni, divenuta definitiva la confisca, possono essere assegnati, a richiesta, all'Ufficio che ne ha avuto la custodia. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni recate dal predetto articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 2. Le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non indicati nel comma 1, ivi compresi i titoli ed i valori mobiliari, o per i quali non sia stata fatta richiesta di affidamento, sono versate direttamente, a cura dell'amministratore giudiziario, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
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