Art. 3 · Versamento del denaro di provenienza illecita

Art. 3

3 / 7

Versamento del denaro di provenienza illecita

In vigore dal 2 ott 2003
1. Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una banca con sede sul territorio dello Stato, del denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche all'estero e che non sia già stato oggetto di sequestro. 2. Ove l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta, possono essere definite, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, modalità di versamento sostitutive di quelle previste al comma 1, purchè non ostative all'esecuzione del sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991. 3. Per quanto attiene alle provviste di denaro all'estero, si osservano, in quanto compatibili, ai fini del loro rientro in Italia, le procedure indicate dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001. 4. Il provvedimento di sequestro dell'Autorità giudiziaria procedente ha ad oggetto le disponibilità finanziarie affluite sul conto di cui al comma 1, ovvero versate con le modalità sostitutive di cui al comma 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-07-24;263#art-3