Art. 2 · Ambito applicativo; rinvio alla legge n. 575 del 1965

Art. 2

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Ambito applicativo; rinvio alla legge n. 575 del 1965

In vigore dal 2 ott 2003
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell', si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, alle procedure previste dagli articoli seguenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 575 del 1965.
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