Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 2 ott 2003
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, in particolare, gli articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera b); Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24 marzo 2003; Considerato che non si ritiene di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di destinare una quota dei proventi derivanti dalle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con l' della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in quanto tale destinazione non sembra consentita dalla norma primaria cui il presente regolamento dà attuazione e, per altro verso, finirebbe con l'incidere sulla destinazione di parte di tali proventi alla Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1001/M/20 del 7 maggio 2003; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono: a) per «legge n. 575 del 1965», la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro la mafia; b) per «decreto-legge n. 8 del 1991», il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, nel testo integrato e modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza; c) per «decreto-legge n. 350 del 2001», il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie; d) per «decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990», il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; e) per «decreto-legge n. 306 del 1992», il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa; f) per «legge 302 del 1990», la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; g) per «interessato», la persona cui si riferisce la condotta collaborativa oggetto dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
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