Art. 2
2 / 4Entità del contributo
In vigore dal 22 lug 2003
1. L' del decreto 17 luglio 1998, n. 256, citato nelle premesse è così sostituito: «Il contributo è stabilito nella misura di euro 1.500 in favore delle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-07-02;183#art-2