Art. 1 · Ripartizione stanziamento

Art. 1

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Ripartizione stanziamento

In vigore dal 22 lug 2003
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante ulteriori interventi in materia di rottamazione degli autoveicoli; Visto in particolare l', comma 2, che prevede incentivazioni per gli acquisti di autoveicoli a trazione elettrica e incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché incentivazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sulle incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL); Visto l'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Legge Finanziaria per il 2001» che autorizza nuovi stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; Visto il decreto del 5 aprile 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante la definizione delle tipologie oggetto degli incentivi, nonché la ripartizione del predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore elettrico e quelle per il settore metano/GPL; Visto l'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», che autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004; Visto che occorre ripartire il predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore GPL e gas metano e le incentivazioni per il settore elettrico; Rilevata la necessità di modificare l'entità del contributo previsto nell' del citato decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, al fine di incrementare maggiormente l'impiego di autoveicoli a basso impatto ambientale, quali quelli alimentati a metano ed a GPL, avuto anche riguardo all'attuale situazione di grave congiuntura negativa del mercato; Rilevata altresì la necessità di definire, nell'ambito di appositi accordi di programma con le associazioni di categoria, modalità operative di controllo che, anche in relazione all'incremento dell'entità del contributo, garantiscano una verifica adeguata dell'andamento delle operazioni incentivabili e dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del consumatore finale; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Ripartizione stanziamento 1. Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 è ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonché motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-07-02;183#art-1