Art. 7 · Requisiti di onorabilità

Art. 7

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Requisiti di onorabilità

In vigore dal 4 set 2003
1. I requisiti di onorabilità sono: a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142; f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1: a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative. 3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.
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