Art. 6 · Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Art. 6

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Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

In vigore dal 4 set 2003
1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all', i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. 2. I requisiti tecnico-professionali sono: a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti; b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
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