Art. 6
6 / 15Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
In vigore dal 4 set 2003
1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all', i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
2. I requisiti tecnico-professionali sono:
a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;
b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-6