Art. 5
5 / 15Requisiti di capacità economico-finanziaria
In vigore dal 4 set 2003
1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all', sono requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario.
Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività;
b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;
c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-5