Art. 4
4 / 15Modalità di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane
In vigore dal 4 set 2003
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese
o nell'albo delle imprese artigiane
1. Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all', presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilità.
2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-4