Art. 13
13 / 15Sanzioni
In vigore dal 4 set 2003
1. Al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall', commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
2. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano le attività di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
3. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di cui all' ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
4. Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di cui all', o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500.
Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.
8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-13