Capo I
Art. 1
1 / 8Accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato
In vigore dal 16 ago 2003
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed in particolare, gli che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, ed in particolare, gli che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui è disciplinato l'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell', comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'articolo 55-bis del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9806.B.3 del 9 maggio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
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Accertamento dell'idoneità fisica, psichica
e attitudinale dei candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato
1. L'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato avviene secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi.
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