Art. 8 · Disposizioni transitorie
Capo III

Art. 8

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 ago 2003
1. Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data. 2. Ai fini del procedimento di controllo di cui agli e seguenti del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, le associazioni possono comunicare nuovi codici, redatti tenendo conto delle intervenute modifiche relative alla configurazione delle società di capitali e cooperative, ove adottate dagli enti rappresentati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 2003 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003 Ministeri Istituzionali, Registro n. 9, foglio n. 10
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