Capo II
Art. 4
4 / 8Formazione e tenuta dei registri.
In vigore dal 19 ago 2003
1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute apponendo, negli spazi dei registri obbligatori destinati alla qualificazione giuridica del fatto e all'imputazione, una sigla identificativa, che consenta di evidenziare la natura di procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.
2. All'interno dei registri obbligatori le annotazioni relative alla contestazione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sono inserite negli spazi previsti per le annotazioni della data di esercizio dell'azione penale e della imputazione.
3. Negli spazi dei registri obbligatori destinati alle generalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, in luogo di queste, sono inseriti gli elementi identificativi dell'ente cui è attribuito l'illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante.
4. Qualora il pubblico ministero emetta decreto motivato di archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo, i relativi estremi sono inseriti nello spazio del registro generale delle notizie di reato destinato alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Nel medesimo spazio è inserita l'annotazione relativa alla comunicazione del decreto di archiviazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
5. Qualora il procuratore generale proceda alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001, gli estremi del provvedimento sono inseriti nel registro delle indagini avocate.
Storico versioni
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